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LA VOCE 1609 |
P R E C E D E N T E | S U C C E S S I V A |
La VOCE ANNO XIX N°1 | settembre 2016 | PAGINA 6 |
![]() E RIFORMA COSTITUZIONALE UN ATTACCO AI PRINCIPI ISTITUZIONALI CARDINE DELLA REPUBBLICA Breviario delle ragioni del NO ![]() Associazione NAZIONALE GIURISTI DEMOCRATICI Web: giuristidemocratici.it - E-mail: info@giuristidemocratici.it L'attuale governo —con lappoggio di una maggioranza parlamentare ottenuta con una legge dichiarata incostituzionale— dopo avere fatto approvare la nuova legge elettorale (c.d. Italicum) a tappe forzate e senza il rispetto delle prassi parlamentari, con lo stesso sistema pretende di cambiare la Costituzione modificando profondamente il volto della Repubblica. Combinate con la nuova legge elettorale, le modifiche costituzionali: comportano lo stravolgimento della democrazia rappresentativa; concentrano il potere nelle mani del governo e di chi lo guida attribuendo ad un unico partito – che potrebbe anche essere espressione di una ristretta minoranza di elettori – potere esecutivo e potere legislativo; condizionano lelezione del Presidente della Repubblica, dei giudici della Corte Costituzionale e dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, organi di garanzia e di controllo fondamentali per la vita della democrazia costituzionale. PRINCIPALI PUNTI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE Fine della garanzia del bicameralismo. Fine dell’elezione diretta dei senatori Il DDL costituzionale in discussione al Parlamento prevede il superamento dellattuale micameralismo. Lunica Camera dotata di rilevanti funzioni sarà la Camera dei Deputati. Il Senato viene trasformato in un organo che dovrebbe rappresentare le istituzioni territoriali, privato del potere di dare o togliere la fiducia al governo. Il futuro Senato sarà composto da consiglieri regionali e da sindaci designati dai rispettivi organi regionali: * 74 saranno consiglieri regionali eletti dai Consigli regionali di appartenenza; * 21 saranno sindaci eletti dai Consigli regionali, nella misura di uno per ciascuno, fra tutti i sindaci dei comuni della Regione. Saranno designati secondo modalità stabilite da una legge di là da venire e che in ogni caso non consentirà lelezione diretta da parte dei cittadini. Unica concessione —estremamente vaga— è aver previsto che i consiglieri regionali dovranno essere nominati "in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi". Per i sindaci nulla è previsto. Gli unici senatori a tempo pieno saranno i cinque di nomina presidenziale (in carica per 7 anni). La composizione del senato sarà soggetta a continue variazioni perché i senatori decadranno con i rispettivi consigli regionali o comunali. Con questa composizione il Senato non voterà più le leggi ordinarie ma potrà votare le leggi di riforma costituzionale e altre poche leggi un numero definito di leggi bicamerali (leggi in materia di elezione del Senato, referendum popolare e ordinamento degli enti territoriali); sulle leggi ordinarie potrà proporre modifiche ai testi approvati dalla Camera, che tuttavia non saranno per questa vincolanti. In questo modo viene eliminata la garanzia della doppia lettura per le leggi che riguardano i diritti fondamentali dei cittadini. Modifica del meccanismo di approvazione delle leggi Con la riforma in discussione viene attribuito al Governo il potere di imporre alla Camera dei Deputati tempi certi per lapprovazione di leggi che insindacamilmente ritiene importanti. * il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro 5 giorni dalla richiesta, che un disegno di legge sia iscritto con priorità allordine del giorno; * il disegno di legge prioritario dovrà essere sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di 70 giorni; In questo modo il Governo si impadronisce di fatto dellAgenda dei lavori parlamentari e senza nemmeno il limite dei requisiti di "necessità e urgenza" chiesti per i decreti legge. Viene inserito in Costituzione listituto della "tagliola";o ghigliottina- che stronca il dimattito. Permette infatti al governo di imporre la chiusura del dibattito e delle proposte di emendamento entro il termine di 70 giorni, per passare subito al voto finale sul testo proposto. Se il deputato non può discutere, né proporre modifiche, la sua funzione viene svilita ad un ͚passacarte incaricato di premere il tasto ͚sì al momento giusto. Lesecutivo acruisisce così uno strumento di ingerenza nel potere legislativo che viola il principio di separazione dei poteri. Il rapporto tra lo Stato e le istituzioni territoriali: la nuova riforma del Titolo V Il DDL costituzionale, inoltre, sconvolge profondamente lautonomia legislativa delle Regioni, attribuendo allo Stato centrale il potere di decidere su temi fondamentali di rilevanza territoriale come la tutela dellammiente, sottraendo alle Regioni ogni possibilità di governo del territorio. Abolita la legislazione concorrente tra Stato e Regioni e rivisto conseguentemente il perimetro delle materie di competenza esclusiva, rispettivamente, statale e regionale. Ricondotte alla competenza esclusiva dello Stato alcune materie, già concorrenti, tra cui: grandi reti di trasporto e navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dellenergia; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; promozione della concorrenza; tutela della salute; tutela e sicurezza del lavoro; politiche sociali; istruzione e formazione professionale. Introdotta la cosiddetta "clausola di supremazia statale": ai fini della tutela |
dellunità giuridica o economica della Repubblica o dellinteresse nazionale, si è previsto che su proposta del Governo - che se ne assume pertanto la responsabilità - la legge statale possa intervenire anche in materie di
competenza esclusiva delle Regioni. Abolite le Province quali organi costituzionali dotati di funzioni e poteri propri. Abolito il Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro (CNEL). Eliminata la competenza concorrente e re-introdotta la "clausola di supremazia", il potere legislativo delle Regioni si riduce. Sembra ci si allontani dal modello "solidale" di federalismo ;masato sulla leale collamorazione e la "concorrenza" tra le funzioni-, per avvicinarsi al modello "competitivo" ;masato sulla netta separazione tra stato e regioni e tra regioni-. Modifica degli istituti di democrazia diretta La proposta di riforma mira, poi, ad una riduzione significativa del diritto di iniziativa legislativa popolare, ossia di una delle forme di esercizio diretto della sovranità da parte dei cittadini (art. 1, co. 2 Cost.). Lart. 71 della Costituzione prevede la possibilità che i cittadini presentino alle Camere una proposta di legge di iniziativa popolare. Il numero di firme necessarie alla presentazione della proposta di legge viene alzato da cinquantamila a centocinquantamila. Viene dunque triplicato. Viene modificato listituto del referendum abrogativo, con lintroduzione di un doppio quorum: * in caso di sottoscrizione della proposta da parte di 500mila elettori, per la validità della consultazione sarà necessaria la partecipazione al referendum della maggioranza degli aventi diritto al voto; * in caso di sottoscrizione della proposta da parte di 800mila elettori, sarà sufficiente la partecipazione della maggioranza dei votanti allultima elezione della Camera dei deputati. Quali sono i prossimi passaggi della "riforma" costituzionale Il DDL costituzionale è tuttora in discussione al Parlamento. Se venisse approvato da una maggioranza inferiore ai 2/3 per ciascuna Camera, sarà possibile indire un referendum per permettere che siano i cittadini a pronunciarsi sulla modifica della Costituzione. A tal fine occorrerà raccogliere 500.000 firme di cittadini elettori (o di 5 consigli regionali o di un quinto dei parlamentari) e non sarà necessario il raggiungimento di un quorum di votanti per la sua validità. In questa auspicabile eventualità, per impedire che questo stravolgimento cambi il volto costituzionale delle nostra Repubblica, occorrerà avviare la campagna referendaria per il NO: come avvenne nel 2006, quando fu cancellato il tentativo di modifica della Costituzione da parte dell governo Berlusconi. IL NUOVO SISTEMA ELETTORALE Entrata in vigore Il nuovo sistema elettorale (soprannominato Italicum), nonostante sia stato approvato affrettatamente e con violazioni dei regolamenti parlamentari, entrerà in vigore solo il 1° luglio 2016, quando si presume sia stato cancellato il Senato come camera elettiva. LItalicum si occupa quindi solo della Camera dei Deputati. Obiettivo del nuovo sistema elettorale Lomiettivo del nuovo sistema —qualunque sia la partecipazione al voto e la dimensione reale del consenso ottenuto— è attribuire a un unico partito la vittoria elettorale e il governo del Paese. Sono abolite le coalizioni. Doppio turno Si svolge un primo turno elettorale nel corso del quale alla lista che supera la soglia del 40% dei voti viene assegnato un premio di maggioranza (che consentirà di avere 340 deputati su 630, ovvero il 54%). Se nessuna lista raggiunge il 40% al primo turno, si svolge un ballottaggio tra le due liste più votate, valido qualunque sia il numero dei votanti. Chi vince il ballottaggio si aggiudica il premio di maggioranza (i 340 deputati di cui sopra), indipendentemente dalla percentuale di voti raggiunta. Tutte le altre liste si ripartiscono 278 seggi sulla base delle rispettive percentuali di voti. I restanti 12 seggi sono riservati alla circoscrizione ͚estero, i cui candidati vengono tuttavia eletti al primo turno e non si calcolano nel premio di maggioranza. Soglia di sbarramento Entrano alla Camera tutti i partiti che abbiano superato il 3% dei voti validi. Preferenze 100 COLLEGI: lassegnazione dei seggi della Camera avviene proiettando le percentuali dei partiti ottenuti a livello nazionale su 100 collegi, in ognuno dei quali sono eletti 3-9 deputati, ad eccezione del Molise. PREFERENZE E CAPILISTA: nei 100 collegi ciascun partito presenta una lista di 3-9 candidati. Il capolista è bloccato (cioè è eletto automaticamente se scatta il seggio), si potranno esprimere preferenze solo per gli altri candidati. Sono previste candidature multiple: i capilista – e solo questi – potranno presentarsi in più collegi, come già accadeva con la precedente legge dichiarata incostituzionale (c.d. Porcellum), fino a un massimo di 10 collegi. Ci saranno quindi cento capilista, uno per ogni collegio, scelti direttamente dai partiti. Prima sono eletti i capilista, poi —se avanzano posti— i candidati scelti con le preferenze. Quindi le preferenze intervengono solo dal secondo eletto in poi; ogni elettore o elettrice ne potrà esprimere fino a due: obbligatoriamente un uomo e una donna, pena la nullità della seconda preferenza. ![]() Nellambito di ogni circoscrizione (Regione) i capilista di un sesso non devono essere superiori al 60% del totale. SCHEDA: La scheda vedrà a fianco del simbolo di ciascun partito solo il nome del capolista bloccato, e due spazi dove scrivere le due eventuali preferenze. TRENTINO ALTO ADIGE / VALLE DAOSTA: In Trentino Alto Adige e nella Valle dAosta si vota con i collegi uninominali, come con il Mattarellum, la legge elettorale, precedente al Porcellum (in vigore dal 1993 al 2005). Effetti Si pensi a due partiti che raggiungono circa il 25% al primo turno, mentre tutti gli altri conseguono percentuali inferiori. Al secondo turno lelettore è costretto a votare uno di dei due partiti; |
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